Ecco i punti essenziali della Legge per le coppie di fatto e i diritti alla salute attribuiti ai conviventi.
Come noto la Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili e una disciplina specifica per le convivenze. In questa sede voglio concentrare l’attenzione sulle “coppie di fatto” e sui diritti attribuiti ai conviventi dalla cosiddetta legge Cirinnà in caso di malattia.
Innanzitutto, la Legge n. 76/2016 definisce come «conviventi di fatto» “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. È bene premettere che, contrariamente a quanto alcuni ritengono, per dare luogo ad una “convivenza di fatto” non è necessario effettuare alcuna formale dichiarazione presso l’ufficio anagrafe comunale. Infatti, laddove la legge n. 76/2016 fa menzione della dichiarazione anagrafica di convivenza da parte della coppia di fatto, tale previsione è stata posta al solo fine di fornire la prova della convivenza e non quale suo requisito. La registrazione in anagrafe non è necessaria per le coppie di fatto (al limite essa rappresenta un pre-requisito, qualora si intenda stipulare un contratto per regolare gli aspetti patrimoniali della vita insieme).
La convivenza e i relativi effetti giuridici, dunque, sussistono a prescindere dalla relativa dichiarazione anagrafica di convivenza.
Fra gli effetti giuridici derivanti dalla costituzione di una “convivenza di fatto” sono molto significativi, in particolare in tema di diritto alla salute, quelli previsti dai commi 39 e 40 dell’art. 1 della legge Cirinnà.
Coppie di fatto e diritto alla salute
Il comma 39 dispone che: “in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari”. Dunque, la legge riconosce e garantisce espressamente ai conviventi di fatto il diritto di visita, in caso di malattia e conseguente ricovero ospedaliero di uno di essi. Ed è interessante notare come la legge affermi che tale diritto sia “reciproco”, a voler sottolineare che tanto il malato abbia diritto di ricevere la visita del proprio convivente, quanto quest’ultimo abbia il diritto di offrire la propria presenza al convivente malato. La legge riconosce anche un diritto più ampio rispetto a quello di visita, ossia il diritto di prestare assistenza al convivente malato: in tale ambito rientra la possibilità di svolgere un ruolo più attivo e più partecipativo nelle cure che il convivente malato riceve in ospedale. Infine, la norma assicura la possibilità di avere completo accesso alle informazioni personali riguardanti il convivente malato.
Il comma 40 dispone che: “ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”. Con questa norma, la Legge n. 76/2016 riconosce, innanzitutto, la possibilità per il convivente di fatto di attribuire all’altro il potere (pieno o circoscritto, a seconda della stessa volontà del designante) di prendere decisioni in sua vece e di compiere per esso scelte mediche, qualora una qualsivoglia patologia crei nel convivente malato una situazione di incapacità di intendere e di volere. Inoltre, la norma consente al convivente di fatto di attribuire all’altro il potere di decidere e di scegliere, in caso di morte, in merito alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie.
Diego Colangelo
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