La riforma della responsabilità medica: le principali novità

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017 la Legge (n. 24/2017) di riforma della responsabilità medica (recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).

Le principali novità in sintesi.

Responsabilità penale del medico: introduzione dell’art. 590 sexies c.p.

L’art. 6 della legge n. 24/2017 introduce un nuovo articolo nel codice penale, l’art. 590 sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario), il quale dispone che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 (omicidio colposo o lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”; ed il secondo comma dispone al riguardo che “qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Dunque, con l’introduzione di questo nuovo articolo del codice penale, viene abrogata la disposizione penale della legge Balduzzi, che prevedeva la punibilità solo per colpa grave nell’ipotesi in cui il sanitario si fosse attenuto a linee guida. Inoltre, non occorre più distinguere fra colpa grave e colpa lieve poiché l’art. 590 sexies c.p. non distingue i gradi di colpa.

Con la nuova disposizione in esame, pertanto, la punibilità del medico, nei casi di omicidio colposo o lesioni colpose, è esclusa in presenza di precisi presupposti. Innanzitutto, l’evento lesivo deve essere conseguente ad imperizia (concetto distinto da imprudenza e negligenza), in secondo luogo il medico deve essersi attenuto rigorosamente alle raccomandazioni previste dalle linee guida (oppure, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico-assistenziali), assicurandosi della loro adeguatezza alle specificità del caso concreto.

Responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria

L’art. 7 della legge n. 24/2017 sancisce che “la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.

Dunque, viene sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria. E ciò comporta delle importanti conseguenze, una su tutte sul piano probatorio: la responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., infatti, comporta che sia il debitore, in questo caso la struttura sanitaria, ad essere gravata dell’onere di dimostrare di non aver potuto correttamente adempiere alla propria obbligazione per una causa ad essa non imputabile.

Al contrario, il comma 3 dell’art. 7 sancisce che il medicorisponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

Quindi, salva l’ipotesi in cui medico e paziente abbiano inteso accordarsi contrattualmente circa l’esecuzione della prestazione sanitaria, il medico risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia secondo la disciplina della responsabilità extracontrattuale. E in questo caso, a differenza di quanto previsto per la struttura sanitaria, il regime probatorio è diametralmente opposto: infatti, è colui che agisce per ottenere il risarcimento che ha l’onere di provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento del medico (il paziente deve, cioè, dimostrare il nesso causale tra il comportamento del medico e l’evento dannoso).

Tentativo obbligatorio di conciliazione

L’art. 8 della legge n. 24/2017 stabilisce che “chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile (ricorso per consulenza tecnica preventiva) dinanzi al giudice competente”. Dunque, prima di svolgere l’azione civile di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, il paziente che si ritenga danneggiato è tenuto (a pena di improcedibilità della propria domanda) a proporre preliminarmente un ricorso per consulenza tecnica preventiva. In alternativa la legge consente di avvalersi del procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.

Tale norma è ovviamente finalizzata alla ricerca di una conciliazione tra le parti. Qualora, tuttavia, la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del dannocomunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Azione di rivalsa e obbligo di assicurazione

L’art. 9 della legge n. 24/2017 stabilisce che lazione di rivalsa da parte della struttura sanitaria nei confronti del medico può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave

L’art. 10 stabilisce per le strutture sanitarie (sia pubbliche che private) l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera; la copertura si estende anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie sia pubbliche che private. Resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa per il medico che eserciti al di fuori della struttura sanitaria o che presti la propria opera all’interno della stessa in regime libero-professionale o si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Azione diretta del soggetto danneggiato

L’art. 12 della legge n. 24/2017 introduce l’azione diretta del soggetto danneggiato, entro i limiti del massimale, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie e al medico. Dunque, il paziente danneggiato potrà agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della responsabilità della struttura sanitaria o del medico assicurati. In tali casi, tuttavia, struttura sanitaria o medico saranno litisconsorti necessari, ossia dovranno obbligatoriamente partecipare al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti l’assicurazione.