Cartella clinica incompleta: in caso di evento dannoso scatta la prova presuntiva a sfavore del medico

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Un paziente si rivolgeva al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza di due interventi chirurgici effettuati presso un’azienda ospedaliera. 


Tuttavia il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, rigettavano le domande attoree, poiché il paziente non avrebbe assolto all’onere di provare compiutamente il nesso causale (ossia il rapporto causa/effetto) tra gli interventi chirurgici ed i danni subiti. 

In particolare, la corte territoriale aveva ritenuto che da parte del paziente non fosse stata fornita la prova del nesso causale, in quanto dalla stessa consulenza medica di parte (cioè proprio in base ad una perizia allegata dallo stesso attore al fascicolo processuale) era emerso che la complicanza lamentata dal paziente sarebbe derivata da “un evento iatrogeno (cioè derivante da una terapia) non precisabile data la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica”.

Dunque, la Corte d’Appello aveva fatto gravare l’incompletezza della cartella clinica sul paziente, deducendone l’assenza della prova del nesso causale e, conseguentemente, rigettando le domande risarcitorie dell’attore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22639/2016, ha però annullato la sentenza della corte territoriale, ritenendo che l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello contrasti radicalmente con il consolidato insegnamento della giurisprudenza della stessa Suprema Corte, che “nella incompletezza della cartella clinica (che è obbligo del sanitario tenere in modo adeguato) rinviene proprio il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”.

Pertanto, con la citata sentenza la Suprema Corte conferma il principio in base al quale, laddove la cartella clinica risulti incompleta ed il comportamento tenuto dal medico sia anche solo astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal paziente, viene in essere la presunzione di assolvimento della prova relativa al nesso causale tra intervento chirurgico ed evento lesivo.