La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”
Perché Articolo 32?
Ebbene, la Costituzione della Repubblica Italiana, proprio all’articolo 32, sancisce che:
“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Dalla sua lettura risulta del tutto evidente che questo articolo costituisca il fondamento sul quale il nostro ordinamento si prefigge di costruire il diritto alla salute. Pertanto, personalmente, mi è apparso logico fare riferimento all’articolo 32 (della Costituzione), volendo sviluppare una pagina incentrata sul rapporto tra diritto e salute.
Ritengo importante comprendere appieno il valore ed il significato delle garanzie affermate dall’articolo 32, perciò, come primo passo, intendo analizzare proprio il contenuto della norma costituzionale.
L’Italia riconosce (ossia ne attesta la validità giuridica) e garantisce (ossia si impegna a porre in essere tutte le tutele legalmente possibili) i cosiddetti diritti inviolabili dell’uomo. Al riguardo, si badi bene che la carta costituzionale non riserva questi diritti ai soli cittadini ma li estende ad ogni uomo: infatti, il nostro ordinamento garantisce i diritti fondamentali ad ogni essere umano, di qualunque razza, religione, nazionalità.
Fra i diritti fondamentali dell’uomo garantiti dalla Costituzione, assume certamente un posto di rilievo il diritto alla salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce chiaramente il concetto di salute: essa “è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”.
Dunque, l’articolo 32 afferma come compito della Repubblica quello di assicurare ad ogni essere umano il diritto a mantenere o raggiungere, per quanto possibile, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
Inoltre, la norma costituzionale afferma che la tutela della salute dell’uomo rappresenta non solo un diritto individuale ma costituisce, altresì, un interesse di tutta la collettività. Al riguardo, per chiarire tale ultimo concetto può essere sufficiente ipotizzare alcuni esempi. Innanzitutto, pensiamo al caso di un uomo affetto da una grave malattia infettiva: la cura che l’individuo ha diritto di ricevere non solo consentirà ad esso di guarire dalla malattia ma avrà, altresì, l’effetto di proteggere tutta la collettività dal rischio del propagarsi di una potenziale epidemia. Pensiamo, poi, al caso di un uomo affetto da un tumore invalidante: in questo caso la cura che l’individuo ha diritto di ricevere, oltre al beneficio che arrecherà ad esso, avrà l’effetto di consentire nuovamente ad un uomo di apportare il suo contributo, tramite il lavoro o lo studio, al progresso materiale o spirituale del Paese.
Pertanto, chiarita l’importanza del diritto alla tutela della salute, tanto per ogni individuo quanto per l’intera collettività, la Costituzione impegna la Repubblica a garantire cure gratuite agli indigenti, alle persone, cioè, prive di capacità economiche sufficienti per procurarsi adeguate cure mediche.
D’altro canto, proprio in ragione dell’interesse collettivo, la Repubblica può giungere ad obbligare il singolo individuo a sottoporsi a cure mediche, affinché sia garantita non solo la sua salute ma anche quella dell’intera collettività. Tuttavia, al riguardo la Costituzione pone una cosiddetta “riserva di legge”, ossia la necessità che tale disciplina sia regolata solo da una norma di rango primario (cioè quella che viene definita come “legge”) e non da una norma di rango secondario (cioè quella che viene definita come “regolamento”). La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento. Dunque, in virtù di quanto previsto dall’articolo 32, solo una norma di legge può disporre l’obbligo a sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario.
In ogni caso, la Costituzione afferma che la legge non può imporre trattamenti sanitari che violino i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questa dichiarazione pone al legislatore un limite invalicabile: infatti, in base a tale principio, neppure il volere sovrano della nazione, il quale si esprime attraverso il parlamento, può imporre al singolo di sottoporsi a trattamenti degradanti o irrispettosi per la natura umana.
In conclusione, spero che queste poche righe, con le quali ho cercato di evidenziare il significato ed il valore dell’articolo 32 della Costituzione Italiana, spieghino il motivo per il quale sia stato scelto tale titolo per una pagina che intende affrontare il tema del diritto alla salute e suscitino nel lettore l’interesse ad approfondire una materia tanto affascinante.
Diego Colangelo
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