Corte di Cassazione: la responsabilità penale del medico alla luce della legge Balduzzi

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legge Balduzzi
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La Suprema Corte di Cassazione chiarisce i termini della legge Balduzzi in seguito al caso di un medico imputato di omicidio colposo

 

 

La cosiddetta “legge Balduzzi” (legge 8 novembre 2012 n. 189) ha stabilito all’art. 3 che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve“.

Dunque, a partire dal 2012 l’ambito del penalmente rilevante in materia di responsabilità medica non può prescindere dalla valutazione del rispetto delle linee guida e delle buone pratiche scientifiche, unitamente alla valutazione del grado di colpa del medico

La prima valutazione concerne, dunque, il rispetto delle “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare i medici ed i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”.
La seconda valutazione concerne, invece, il grado di divergenza tra la condotta effettivamente tenuta dal medico e quella ritenuta corretta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23283 dell’11 maggio 2016 (depositata il 6 giugno 2016) ha precisato i termini e la portata della suddetta normativa.

 

Il caso: medico imputato di omicidio colpo per omissione tempestiva di diagnosi e terapia
In particolare, con la citata sentenza la Suprema Corte ha dovuto affrontare il caso di un medico imputato di omicidio colposo e condannato in primo ed in secondo grado per avere omesso di attuare tempestivamente ogni possibile attività diagnostica e terapica nei confronti di un uomo deceduto in seguito al ricovero ospedaliero. Le perizie effettuate durante il processo di merito avevano portato la Corte d’appello a ritenere che un’indagine ecografica (la cui omissione era stata addebitata al medico imputato) avrebbe consentito di visualizzare un aneurisma dell’aorta addominale (l’accertata causa del decesso), suggerendo di intervenire prima che la situazione si aggravasse irrimediabilmente.

 

I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorso in Cassazione del medico si è basato sostanzialmente su due motivi: con il primo è stata contestata l’imperizia ascritta al medico, atteso che le concrete circostanze di fatto non avrebbero suggerito l’urgenza dell’indagine ecografica del paziente (giunto, peraltro, in codice verde al pronto soccorso), che venne comunque svolta, seppure in un momento successivo a quello ritenuto utile dalle perizie processuali; con il secondo motivo è stato rilevato che, quand’anche fosse stata provata l’imperizia, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare il grado di colpa, alla luce della legge Balduzzi, dovendo accertare se il medico si fosse attenuto alle linee guida e se in tale ambito emergessero profili di colpa grave.

 

Il giudizio della Suprema Corte
Nell’esprimere il proprio giudizio la Suprema Corte ha espresso alcuni considerazioni di fondamentale importanza.

Anzitutto, la Corte ha chiarito che la legge Balduzzi ha escluso la rilevanza penale della colpa lieve, laddove il medico, autore di una condotta lesiva, si sia attenuto alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica. La novella normativa avrebbe di fatto introdotto una c.d. abolitio criminis parziale degli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p., restringendo l’area del penalmente rilevante alle sole condotte qualificate da colpa grave.

La Cassazione ha conseguentemente rilevato che la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la condotta del medico poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida e se la stessa fosse connotata da colpa grave, nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche. Entrambe le suddette valutazioni sono mancate durante il giudizio di merito.
E proprio per tale ragione la Cassazione ha ritenuto di dovere annullare la sentenza di condanna impugnata, vulnerata dalla omessa doverosa applicazione della legge Balduzzi in tema di responsabilità medica.

Gli Ermellini hanno, inoltre, indicato le linee guida che dovranno seguire i giudici di merito nell’affrontare nuovamente la questione.

Quanto alla valutazione del grado di colpa, dovrà essere valutata la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta dal medico e quella che era da attendersi; e su tale punto, occorrerà tenere in considerazione sia le specifiche condizioni del medico e il suo grado di specializzazione, sia la situazione ambientale. In ogni caso la colpa potrà essere considerata grave solo in presenza di una ragguardevole deviazione rispetto all’agire appropriato, ossia rispetto al parametro dato dalle raccomandazioni delle linee guida scientifiche. E quanto più la vicenda risulterà oscura, problematica o caratterizzata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a riconoscere come lieve l’eventuale colpa del medico.

Qui la sentenza: http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/06/cass-pen-2016-23283.pdf